ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI – ATTESTATO SICUREZZA SUL LAVORO – VALIDITÀ CERTIFICATI FGAS

30 Maggio 2022

1) ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI: novità dal D.lgs. 81/2008

Recentemente la Legge n. 215 del 17 dicembre 2021 ha convertito il D.L. 146/21, apportando variazioni rilevanti al D.lgs 81/08. Tra queste modifiche, approfondiamo le novità introdotte nell’art. 37 con particolare riferimento all’attività di addestramento.

Prima dell’entrata in vigore della Legge n. 215, veniva indicato al comma quinto dell’art. 37: “l’addestramento viene effettuato da persone esperte sul luogo di lavoro”.

Con l’entrata in vigore della Legge n. 215 del 17/12/21, il comma quinto è stato così modificato: “L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.

Si ha finalmente, un’indicazione più specifica e organica dell’addestramento dei lavoratori, la cui fondamentale importanza è spesso tralasciata.

Cos’è l’addestramento?

L’addestramento è l’attività di esercitazione pratica che permette ai lavoratori di apprendere l’uso corretto e in sicurezza di:

  • attrezzature;
  • macchine;
  • impianti;
  • sostanze chimiche nei processi lavorativi;
  • dispositivi di protezione collettiva ed individuale (DPI).

Può essere previsto un addestramento specifico anche per lo svolgimento in sicurezza di procedure lavorative particolari (es. Procedura per operare in Ambienti Confinati o sospetti di Inquinamento). A questo proposito, ricordiamo che l’addestramento sull’uso di DPI classificati di terza categoria, è un obbligo a carico del Datore di Lavoro indicato all’art. 77 comma 5 del D. Lgs. 81/2008.

Cosa differenzia l’addestramento da informazione e formazione?

L’addestramento viene effettuato a completamento di un percorso di informazione e formazione del lavoratore e consiste nello svolgimento di attività pratiche al fine di far apprendere al lavoratore le corrette modalità di utilizzo di attrezzature, macchine, impianti, prodotti chimici, DPI…

Chi deve provvedere all’addestramento dei lavoratori?

L’obbligo è in capo al Datore di Lavoro o al Dirigente che dovrà provvedere all’addestramento dei lavoratori attraverso una persona esperta (preposto, lavoratore esperto, tecnico installatore o formatore della ditta produttrice), che conosca bene macchine, attrezzature, procedure e tutti i rischi connessi al loro utilizzo nonché le relative norme di riferimento.

È importante ricordare che l’addestramento deve essere tracciato e verbalizzato in appositi registri, anche informatizzati come previsto dal nuovo art. 37 comma 5.

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2) ATTESTATO SICUREZZA SUL LAVORO: va consegnato al lavoratore?

L’azienda deve consegnare ai lavoratori gli attestati dei corsi di formazione sulla Sicurezza? La domanda è sempre più frequente a fronte di una lacuna legislativa ormai più che decennale.

Il Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (D. lgs. 81/2008) infatti non contiene:

  • alcuna norma che obblighi il datore di lavoro a consegnare l’attestato di frequenza al corso di formazione e/o di aggiornamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro al lavoratore,
  • alcuna sanzione in capo al datore di lavoro che non consegna l’attestato al lavoratore.

Come direbbe il giurista, sic stantibus rebus, il datore di lavoro potrebbe negare la consegna dell’Attestato di Formazione al lavoratore, senza incorrere in alcuna violazione delle leggi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ma…

…Ma, esaminiamo più nel dettaglio la legislazione in qualche modo collegata al tema per trovare una risposta al quesito.

Attestato sicurezza sul lavoro: perché’ il d. lgs. 81/2008 non obbliga il datore di lavoro a consegnarlo al lavoratore?

L’art. 37 comma 14 del D. Lgs. 81/2008 prevede che “le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione …” siano registrate nel “libretto formativo del cittadino di cui all’art. 2 comma 1 lett. i) D. Lgs. 276/2003″.

All’atto dell’emanazione del decreto, cioè nel maggio dell’ormai lontano 2008, si riteneva evidentemente concretizzabile il compito assegnato alle Regioni, enti individuati per l’attuazione delle suddette disposizioni, di introdurre il “libretto formativo del cittadino”. Tale documento dovrebbe (o avrebbe dovuto) contenere i dati relativi ai corsi di formazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro svolti dal lavoratore.

È evidente che qualora tale previsione legislativa avesse avuto attuazione, la questione della consegna o meno dell’attestato di formazione al lavoratore non avrebbe avuto ragione di essere dibattuta.

Per tale motivo, il legislatore, nella scrittura del D. Lgs. 81/2008, ha ritenuto superfluo imporre al datore di lavoro di rilasciare al lavoratore gli attestati del corso di formazione e/o aggiornamento sulla sicurezza, poiché le competenze acquisite sin dall’apprendistato e durante l’arco della vita lavorativa dovevano essere oggetto di registrazione nell’apposito “Libretto formativo del cittadino”.

Ricordiamo che l’art. 18 del D. Lgs. 81/2008 prevede a carico del datore di lavoro e del dirigente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente, solo l’obbligo di consegnare la “Cartella sanitaria e di rischio” e non fa riferimento alcuno agli attestati di formazione e di aggiornamenti ai corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Attestato formazione sicurezza e dati personali: cosa prevede la privacy?

Precisato come non sussista un obbligo sanzionabile in capo al Datore di Lavoro a consegnare al lavoratore l’attestato di formazione e/o aggiornamento del corso in materia di salute e sicurezza, ci si chiede se vi sia un diritto del dipendente a pretendere la consegna dell’attestato.

L’attestato di frequenza al corso riporta inevitabilmente le generalità del lavoratore, sebbene nella maggior parte dei casi l’iscrizione dei discenti avvenga da parte di un referente dell’azienda per la quale svolge l’attività lavorativa. Ai sensi della legislazione sulla Privacy, l’azienda si configura come Titolare del Trattamento dei Dati e il lavoratore come interessato.

Se l’azienda ha operato in conformità alla legislazione sulla Privacy, il lavoratore ha autorizzato il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e la conseguente emissione degli attestati.

Sul punto il Garante Privacy, menzionando l’art. 15 del Regolamento GDPR (UE) n. 2016/679 (“Il Titolare del Trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento”), ha precisato che “anche gli attestati di qualificazione professionale, conseguiti durante il rapporto di lavoro, possono costituire dati personali che il dipendente ha diritto di richiedere al suo ex datore di lavoro”.

Ai sensi della normativa Privacy, quindi, il lavoratore dipendente ha il diritto di pretendere copia dell’attestato dal datore di lavoro o, direttamente all’ente di formazione, qualora lo stesso sia Titolare del Trattamento dei dati.

Il lavoratore a propria tutela potrà denunciare l’accaduto al Garante della Privacy la violazione del diritto d’accesso di cui all’art. 15 Regolamento GDPR (UE) n. 2016/679.

Fonte: VEGA ENGINEERING

3) VALIDITÀ CERTIFICATI FGAS: indicazioni conseguenti la cessazione dello stato di emergenza

Riportiamo le indicazioni pubblicate sul sito Ecocamere riguardanti la validità dei certificati Fgas in seguito alla cessazione dello stato d’emergenza sanitaria:

A seguito della pubblicazione del Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, fissata al 31 marzo 2022 e in considerazione di quanto stabilito dal Ministero della Transizione Ecologica nella Circolare del 24 dicembre 2020, si rende noto che i certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, scaduti o in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022),  avranno validità per i 90 giorni successivi alla cessazione dell’emergenza.

Pertanto, oltre tale data (29 giugno 2022), tutti i certificati scaduti non saranno più validi e dovranno essere rinnovati con apposito iter, così come previsto dalla normativa vigente.