E alla fine… NIENTE PROROGA.
Uscito il Decreto Attuativo che stabilisce le modalità per la domanda di rilascio della patente nei cantieri temporanei e mobili: in vigore dal 1° ottobre 2024.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024 il Decreto Ministeriale 18 settembre 2024, n. 132, che contiene il regolamento con le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente destinata alle imprese e ai lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. Il nuovo regime entrerà ufficialmente in vigore il 1° ottobre 2024, salvo eventuali proroghe dell’ultima ora.
Obiettivi del Decreto
Il provvedimento disciplina l’iter che imprese e lavoratori autonomi dovranno seguire per ottenere la patente, requisito fondamentale per operare nei cantieri. Questa misura mira a garantire un maggiore controllo sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, rafforzando i criteri di qualificazione per i soggetti coinvolti nei lavori in cantieri temporanei o mobili.
Modalità di presentazione della domanda
Il Decreto stabilisce che la domanda di rilascio della patente dovrà essere presentata attraverso il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, attestando il possesso di requisiti essenziali come l’iscrizione alla camera di commercio, l’adempimento degli obblighi formativi, la regolarità contributiva e fiscale e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
Destinatari del provvedimento
Il Decreto si rivolge principalmente a:
- Imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- Sono escluse dal provvedimento le aziende che offrono forniture o prestazioni di natura intellettuale.
Patente digitale
A seguito della presentazione della domanda, la patente sarà rilasciata in formato digitale con una serie di informazioni tra cui i dati identificativi del titolare, il punteggio assegnato e l’eventuale presenza di provvedimenti di sospensione o decurtazione di crediti.
Sicurezza e qualificazione
Il regolamento prevede inoltre meccanismi di decurtazione e incremento dei crediti basati sul rispetto degli obblighi di sicurezza sul lavoro. Le imprese che dimostreranno di adottare modelli organizzativi e gestionali certificati in tema di sicurezza, potranno ottenere crediti aggiuntivi fino a un massimo di 100 punti.
Vediamo in dettaglio un sunto di quanto contenuto.
ART. 1 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE
Questo schema dettaglia i vari passaggi e requisiti necessari per ottenere la patente per le attività in cantieri temporanei o mobili, nonché le procedure per imprese sia italiane che straniere.
1. Presentazione della domanda
La domanda per ottenere la patente in formato digitale deve essere presentata tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
È necessario dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
- Adempimento degli obblighi formativi per datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro (secondo il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
- Documento Unico di Regolarità Contributiva valido.
- Documento di Valutazione dei Rischi, dove richiesto dalla normativa.
- Certificazione di Regolarità Fiscale, secondo l’art. 17-bis del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
- Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nei casi previsti.
Il possesso di alcuni requisiti (lettere a, c, e) è attestato tramite autocertificazione (DPR 28 dicembre 2000, n. 445).
Gli altri requisiti (lettere b, d, f) sono attestati con dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
2. Soggetti coinvolti
La normativa si applica a imprese e lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili (art. 27, comma 1 del D.lgs. 81/2008).
La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo, anche tramite delega scritta.
3. Rilascio della patente
Al termine della presentazione della domanda, la patente viene rilasciata in formato digitale con i contenuti informativi previsti dall’articolo 2.
4. Soggetti UE
Imprese e lavoratori autonomi dell’UE (non italiani) devono presentare autocertificazione che dimostri il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del paese d’origine.
5. Soggetti extra-UE
Imprese e lavoratori autonomi stabiliti fuori dall’UE devono presentare autocertificazione che dimostri il riconoscimento, secondo la legge italiana, del documento equivalente rilasciato dal paese d’origine.
6. Comunicazione agli organi competenti
I soggetti devono informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro 5 giorni dalla presentazione della domanda.
7. Svolgimento delle attività
Fino al rilascio della patente, le attività nei cantieri possono proseguire salvo diversa comunicazione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
8. Controllo dei requisiti
Se in seguito viene accertata l’assenza di uno o più requisiti tramite controlli, l’Amministrazione adotterà provvedimenti ai sensi dell’art. 27, comma 4 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
9. Richiesta di una nuova patente
Dopo 12 mesi dalla revoca della patente, l’impresa o il lavoratore autonomo possono richiedere una nuova patente.
ART. 2 – CONTENUTI INFORMATIVI DELLA PATENTE
Questo articolo dettaglia le informazioni disponibili online per ciascuna patente e disciplina chi e come può accedere a tali informazioni, oltre a stabilire la durata della loro conservazione.
1. Informazioni disponibili per ogni patente
Il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le seguenti informazioni:
- Dati identificativi della persona giuridica, imprenditore individuale o lavoratore autonomo titolare della patente.
- Dati anagrafici del richiedente della patente.
- Data di rilascio e numero della patente.
- Punteggio attribuito al momento del rilascio.
- Punteggio aggiornato alla data di consultazione sul portale.
- Esiti di provvedimenti di sospensione (art. 27, comma 8, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
- Esiti di provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, che comportano la decurtazione dei crediti (art. 27, comma 6, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
2. Modalità di accesso alle informazioni
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, previa consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, definirà le modalità di accesso alle informazioni.
Questi dati possono essere consultati dai seguenti soggetti:
- Titolari della patente o i loro delegati.
- Pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).
- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e territoriali.
- Organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale (art. 51, comma 1 bis, D.lgs. n. 81/2008).
- Responsabili dei lavori e coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.
- Soggetti che intendono affidare lavori o servizi a imprese o lavoratori autonomi nei cantieri temporanei o mobili (art. 89, comma 1, lett. a, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
3. Durata di conservazione delle informazioni
Le informazioni relative alla patente sono conservate per tutta la durata di validità della stessa.
Le informazioni sugli esiti dei provvedimenti di sospensione e dei provvedimenti definitivi (lettere f e g) sono conservate per un massimo di cinque anni dall’iscrizione sul portale.
ART. 3 – PRESUPPOSTI E PROCEDIMENTO PER L’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO CAUTELARE DI SOSPENSIONE DELLA PATENTE
Questi punti illustrano i presupposti e il processo che porta alla sospensione cautelare della patente in seguito a gravi violazioni legate alla sicurezza sul lavoro nei cantieri, inclusi i criteri di sospensione e la durata della stessa.
1. Adozione del provvedimento di sospensione
Il provvedimento cautelare di sospensione della patente è adottato dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente (art. 27, comma 8, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
2. Infortuni mortali sul cantiere
Se si verificano infortuni mortali nei cantieri (art. 27, comma 1), imputabili al datore di lavoro, al suo delegato o al dirigente, almeno a titolo di colpa grave, il provvedimento di sospensione è obbligatorio, salvo diversa motivazione adeguata dell’Ispettorato.
La valutazione della responsabilità si basa sui verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo dell’incidente (art. 2700 del Codice Civile).
3. Infortuni con inabilità permanente o menomazione irreversibile
In caso di infortuni con inabilità permanente o menomazione irreversibile, imputabili a colpa grave dei soggetti indicati al comma 1, la sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono già soddisfatte con altri provvedimenti (art. 14 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 o art. 321 del Codice di Procedura Penale).
4. Durata della sospensione
La durata della sospensione è determinata in base alla gravità degli infortuni e delle violazioni in materia di salute e sicurezza, e può durare fino a un massimo di 12 mesi.
Eventuali recidive sono prese in considerazione nella determinazione della durata della sospensione.
5. Verifica delle condizioni di sicurezza
In caso di sospensione cautelare, l’Ispettorato nazionale del lavoro è responsabile della verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza presso il cantiere dove si è verificata la violazione.
6. Collaborazione con INAIL
L’INAIL fornisce all’Ispettorato nazionale del lavoro tutte le informazioni necessarie sugli eventi infortunistici, in modalità di cooperazione applicativa.
ART. 4 – ATTRIBUZIONE DEI CREDITI
Questo articolo stabilisce la base di partenza del sistema di crediti associato alla patente e la possibilità di aumentare il punteggio, fino a un limite massimo, in conformità con i requisiti successivi.
1. Punteggio iniziale
Al momento del rilascio della patente, viene attribuito un punteggio iniziale di 30 crediti.
2. Possibilità di incremento
Il punteggio iniziale può essere incrementato fino a un massimo di 100 crediti complessivi, seguendo criteri e le modalità indicate nell’articolo 5.
ART. 5 – CRITERI DI ATTRIBUZIONE DI CREDITI ULTERIORI
1. Incremento dei crediti
I crediti attribuiti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, possono essere incrementati seguendo i criteri descritti nei seguenti punti.
2. Crediti per la storicità dell’azienda
Fino a 10 crediti possono essere attribuiti in base alla data di iscrizione dell’azienda alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo una tabella allegata al decreto.
3. Mancanza di decurtazioni
Un credito aggiuntivo per ciascun biennio successivo al rilascio della patente, fino a un massimo di 20 crediti, se non sono stati subiti provvedimenti di decurtazione del punteggio.
4. Crediti ulteriori per attività di salute e sicurezza
Fino a 40 crediti possono essere assegnati per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Questo si articola in 2 parti.
Fino a 30 crediti per:
- Certificazione di un SGSL (Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro) conforme alla UNI EN ISO 45001.
- Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza.
- Investimenti in formazione dei lavoratori, soprattutto lavoratori stranieri, oltre la formazione obbligatoria.
- Formazione pratica specifica in cantiere erogata dal Mastro Formatore Artigiano.
- Utilizzo di soluzioni tecnologiche avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Adozione del documento di valutazione dei rischi.
- Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato da RLST o RLS.
Fino a 10 crediti per:
- Dimensione dell’organico aziendale.
- Qualifica di Mastro Formatore Artigiano.
- Certificazione SOA di I e II classifica.
- Applicazione di standard contrattuali e organizzativi in relazione alla manodopera.
- Formazione linguistica per lavoratori stranieri.
- Riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa Edile/Edilcassa.
- Requisiti reputazionali di affidabilità, legalità e sostenibilità.
- Certificazione del regolamento interno delle società cooperative.
5. Attribuzione dei crediti
I crediti aggiuntivi sono attribuiti al momento della presentazione della domanda, se il soggetto è già in possesso dei requisiti.
Se i requisiti sono acquisiti successivamente, i crediti sono attribuiti tramite aggiornamento del punteggio.
6. Sottrazione dei crediti
In caso di perdita dei requisiti che hanno generato crediti aggiuntivi (es. scadenza delle certificazioni), i relativi crediti verranno sottratti.
7. Definizione dei flussi informativi
Il sistema per l’accreditamento e la sottrazione dei crediti sarà stabilito con un provvedimento del Direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
ART. 6 – SOSPENSIONE DELL’INCREMENTO DEI CREDITI
1. Sospensione dell’incremento dei crediti
L’incremento dei crediti previsto dall’articolo 5, comma 3, viene sospeso se vengono contestate una o più violazioni elencate nell’Allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
La sospensione rimane fino alla decisione definitiva sull’eventuale impugnazione della violazione, se questa viene presentata.
2. Condizione per il ripristino dell’incremento
Se il titolare della patente ottiene l’asseverazione del modello di organizzazione e gestione da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale (art. 51, d.lgs. 81/2008), l’incremento dei crediti può essere ripristinato anche durante la sospensione, successivamente alla notifica del verbale di accertamento.
3. Blocco dell’incremento dei crediti dal 1° ottobre 2024
A partire dal 1° ottobre 2024, se vengono contestate violazioni di cui all’Allegato I-bis, l’incremento dei crediti non sarà applicabile per un periodo di tre anni.
Tale periodo inizia a decorrere dalla definitività del provvedimento, in conformità all’articolo 27, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
ART. 7 – MODALITÀ DI RECUPERO DEI CREDITI DECURTATI
1. Recupero fino a 15 crediti
Il recupero di fino a 15 crediti è possibile nei casi previsti dall’articolo 27, comma 10, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il recupero è soggetto alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e dell’INAIL.
2. Criteri di valutazione
La Commissione valuta il recupero tenendo conto di diversi elementi:
- Adempimento dell’obbligo formativo riguardante i corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Responsabilità dei soggetti che hanno commesso almeno una delle violazioni indicate nell’Allegato I-bis del d.lgs. 81/2008.
- Stato dei lavoratori coinvolti nei cantieri dove si sono verificate le violazioni.
- Eventuali investimenti in salute e sicurezza realizzati dall’azienda, come indicato nell’articolo 5, comma 4, lett. a.
3. Partecipazione dei rappresentanti
Alle riunioni della Commissione partecipano, come invitati, i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.
Per l’attività svolta, non sono previsti compensi o rimborsi di alcun tipo per i membri della Commissione o per i partecipanti.
4. Flussi informativi per l’accreditamento dei crediti
I flussi informativi necessari per gestire il recupero e l’accreditamento dei crediti sono definiti tramite provvedimento dal Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
ART. 8 – ULTERIORI DISPOSIZIONI
1. Fusione o incorporazione dell’impresa
Se si verifica una fusione o incorporazione dell’impresa, la nuova persona giuridica risultante dall’operazione acquisisce il punteggio della società con il maggior numero di crediti.
Tuttavia, è previsto un aggiornamento dei crediti per tenere conto del nuovo assetto societario.
2. Trasformazioni societarie o conferimento d’azienda
In caso di trasformazioni societarie, come previsto dagli articoli 2500 e seguenti del codice civile, o in caso di conferimento d’azienda da parte di un imprenditore individuale a una società, il nuovo soggetto giuridico mantiene il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente.
Anche in questo caso, i crediti possono essere aggiornati in base al nuovo assetto societario.
3. Modalità di comunicazione
Le modalità per la comunicazione delle informazioni relative a tali cambiamenti sono stabilite dall’Ispettorato nazionale del lavoro.
ART. 9 – COPERTURA FINANZIARIA
1. Esclusione di nuovi oneri finanziari
L’attuazione del presente regolamento non deve comportare nuovi o maggiori costi per la finanza pubblica, come previsto dall’articolo 29, comma 20, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE
1. Data di entrata in vigore
Il decreto entrerà in vigore il 1° ottobre 2024, in conformità con l’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. Formalizzazione del decreto
Il decreto sarà munito del sigillo dello Stato e inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.
3. Obbligo di osservanza
Tutti coloro a cui il decreto è destinato sono tenuti a rispettarlo e a garantirne l’applicazione.
Nei prossimi giorni, torneremo sicuramente sull’argomento con approfondimenti ed ulteriori indicazioni.