1) GLI OBBLIGHI DEL PRIMO SOCCORSO: LA CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE
Se il primo soccorso aziendale deve essere inteso come un processo integrato nel sistema di prevenzione e riduzione degli infortuni, “anche per il primo soccorso e per la redazione del relativo piano, la fonte informativa di base è il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) che fornisce gli strumenti per identificare, valutare e gestire i possibili rischi e i danni che ne possono conseguire”.
Valutazione e organizzazione aziendale del primo soccorso
Quando si organizza un piano di primo soccorso “è necessario tenere conto di:
- tipologia di attività e rischi specifici presenti in azienda. Questo aspetto è importante, ad esempio, per definire l’adozione di altri presidi sanitari oltre a quelli obbligatori previsti dalla normativa o il trasferimento di competenze specifiche agli addetti al primo soccorso;
- luogo dove si svolge l’attività, in particolare la sua raggiungibilità da parte dei mezzi di soccorso. Tale aspetto è importante per organizzare l’arrivo dei soccorsi avanzati e le modalità di attivazioni dei medesimi;
- qualsiasi altro aspetto che possa influenzare le scelte organizzative/gestionali, il numero di addetti da designare e la formazione degli stessi, il tipo di informativa da dare ai lavoratori”.
Normativa e differenziazione degli obblighi aziendali
Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione all’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, sono individuati dal D.M. Salute 388/2003, così articolato:
- art. 1: classificazione delle aziende;
- art. 2: organizzazione del primo soccorso;
- art. 3: requisiti e formazione degli addetti al primo soccorso;
- art. 4: attrezzature minime per gli interventi di primo soccorso”.
Classificazione delle aziende per il primo soccorso
In particolare le aziende sono classificate in tre gruppi (A, B e C) e se l’azienda o unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all’attività con indice più elevato.
Sempre con riferimento al DM 388/2003, dalla classificazione aziendale dipendono sia le attrezzature da collocare in azienda che le ore di formazione degli addetti.
Partiamo dal Gruppo A:
- “Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’art. 2 del d.lgs. 334/1999, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli artt. 7, 28 e 33 del d.lgs. 230/1995, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal d.lgs. 624/1996, lavori in sotterraneo di cui al d.p.r. 320/1956, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni.
- Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari Inail con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali Inail relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali Inail sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale.
- Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura”.
Queste le ore di formazione e le attrezzature per il gruppo A:
- Ore di formazione: 16
- Ore di aggiornamento: 6 da effettuarsi ogni 3 anni
- Attrezzatura: cassetta di primo soccorso.
Il Gruppo B comprende, invece, le “aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A”:
- Ore di formazione: 12
- Ore di aggiornamento: 4 da effettuarsi ogni 3 anni
- Attrezzatura: cassetta di primo soccorso.
Il Gruppo C, ricomprende le aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A:
- Ore di formazione: 12
- Ore di aggiornamento: 4 da effettuarsi ogni 3 anni
- Attrezzatura: pacchetto di medicazione.
2) COSA SONO GLI SPAZI CONFINATI?
Gli spazi confinati sono descritti come luoghi di lavoro a forte rischio per la salute la sicurezza sul lavoro. Sono luoghi angusti e ristretti in cui non è prevista la presenza continuativa di un lavoratore, si entra cioè solo per determinati motivi e per tempi ridotti. In genere sono luoghi con accessi difficoltosi e spazi interni ridotti e con scarsa ventilazione
I gas tossici e la carenza di ossigeno occupano un posto di rilievo e sono anche la prima causa di incidenti in spazi confinati. Gli infortuni mortali spesso non coinvolgono solo il lavoratore che è all’interno di uno spazio confinato ma anche tutti coloro che generosamente cercano di soccorrerlo.
Ci sono anche i rischi derivanti dalla presenza di sostanze infiammabili, il rischio di caduta dall’alto, il rischio di seppellimento e vari rischi di tipo biologico, folgorazione, ustione, eccetera. Ecco perché chi opera o coadiuva qualcuno che lavora in uno spazio confinato deve aver fatto una formazione e un addestramento specifico.
Quali sono gli spazi confinati
Alcuni esempi di luoghi confinati o sospetti di inquinamento:
- Serbatoi, tini, botti autobotti, vasche in aziende vitivinicole
- Serbatoi, celle, locali e stanze chiusi nell’industria agroalimentare, chimica, farmaceutica
- Serbatoi, cisterne, silos metallici in costruzione o riparazione
- Locali tecnici interrati, cunicoli, cavidotti
- Mulini, silos nell’industria alimentare, mangimifici, cementifici
- Vasche interrate e condotte di impianti fognari e di stoccaggio deiezioni negli allevamenti animali.
La normativa
Sono due le fonti normative: il Testo Unico 81/08 e il DPR 177/2011.
L’articolo 179 del D.lgs. 81/2008 tratta degli “interventi in spazi confinati” e stabilisce che i lavoratori non possono accedere a spazi confinati senza che siano state adottate misure di prevenzione e protezione, e che i datori di lavoro sono tenuti a effettuare una valutazione dei rischi specifici per tali spazi. Inoltre, vengono dettagliati gli obblighi dei datori di lavoro riguardo alle procedure operative, all’informazione e formazione dei lavoratori, alle attrezzature di protezione individuale (EPI) e ai sistemi di emergenza e di soccorso.
l DPR 177/2011 definisce le misure minime di sicurezza da adottare nelle attività lavorative svolte all’interno degli ambienti confinati. Il Decreto prevede procedure generali di prevenzione e protezione tra cui: valutazione dei rischi prima di iniziare qualsiasi attività, formazione specifica per tutti i lavoratori che entrano in un ambiente confinato, equipaggiamento protettivo adeguato al tipo di rischio presente e ispezioni periodiche degli spazi confinati. L’obiettivo principale del DPR 177/2011 è quello di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori nell’ambiente confinato, fornendo loro tutti i mezzi necessari per compiere il proprio lavoro in condizioni sicure.
Fonte: OPP Vicenza
3) CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA – LUGLIO 2024
Si riporta di seguito il prospetto dei prossimi corsi di formazione in partenza, organizzati dal nostro partner Ecoricerche Sicurezza.
Vi ricordiamo che potete trovare l’elenco completo dei corsi in programma e tutte le informazioni necessarie, sul sito di Ecoricerche al link: https://www.ecoricerche.com/corsi-formazione dal quale potete anche procedere direttamente all’iscrizione (ed inserendo nel campo Note la dicitura “Cliente LOGI SICUREX” potrete usufruire della tariffa agevolata).