1) MUD 2025: Approvato il nuovo modello da inviare entro il prossimo 28 giugno
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato il nuovo Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) 2025, obbligatorio per i soggetti tenuti alla comunicazione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti gestiti nel corso del 2024. Il nuovo modello, approvato con DPCM del 29/01/2025 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2025, introduce alcune modifiche e aggiornamenti normativi.
PRINCIPALI NOVITÀ DEL MUD 2025
Secondo il documento ufficiale del Ministero e gli allegati tecnici, le principali novità del MUD 2025 riguardano:
- Scheda Materiali Secondari (Scheda MAT): inserimento del campo “Ammendante compostato con fanghi (ACF)”, in conformità al D.lgs. 75/2010, che regolamenta gli ammendanti prodotti a partire da rifiuti mediante processi biologici.
- Aggiornamenti delle istruzioni di compilazione, tra cui:
- Inserimento del codice ATECO 96.02.03, in seguito alle modifiche introdotte dal D.lgs. 213/2022 all’art. 190 del D.lgs. 152/2006.
- Allineamento delle modalità di calcolo del numero degli addetti agli aggiornamenti normativi legati al sistema di tracciabilità RENTRI (art. 188-bis del D.lgs. 152/2006).
Sono state apportate correzioni e adeguamenti normativi alle istruzioni di compilazione per rendere il modello più coerente con la normativa vigente e con le delibere ARERA in materia di costi di gestione del servizio di igiene urbana.
CHI DEVE PRESENTARE IL MUD?
L’obbligo di presentazione del MUD 2025 riguarda le seguenti categorie di soggetti:
- Imprese ed enti che producono, trasportano, recuperano o smaltiscono rifiuti.
- Imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi.
- Imprese con più di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali.
- Soggetti che svolgono attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione.
- Consorzi e sistemi riconosciuti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.
Sono invece esentati dall’obbligo di presentazione del MUD gli imprenditori agricoli con volume d’affari inferiore a 8.000 euro, le imprese che trasportano i propri rifiuti con iscrizione alla cat. 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali e le imprese con meno di 10 dipendenti che producono solo rifiuti non pericolosi.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SCADENZA
Il MUD deve essere presentato entro il 28 giugno 2025 (120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto in G.U.), utilizzando esclusivamente le modalità telematiche previste dal sistema MUD Telematico e MUD Semplificato, accessibili tramite i portali:
- https://www.mudtelematico.it per il MUD ordinario
- https://mudsemplificato.ecocerved.it per le imprese che rientrano nei criteri di dichiarazione semplificata
La trasmissione avviene attraverso la Camera di Commercio competente per territorio e richiede il pagamento di un diritto di segreteria.
Il dichiarante deve compilare e presentare, otre alla Sezione Anagrafica, solo le Sezioni, ed all’interno di queste le Schede ed i Moduli, inerenti alla propria attività.
Si ricorda che:
- la Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione va presentata, esclusivamente via telematica, tramite il sito www.mudcomuni.it
- la Comunicazione Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche va presentata esclusivamente via telematica, tramite il sito www.registroaee.it
I DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DEL MUD
Il MASE ha pubblicato gli allegati al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2025. Si tratta dei seguenti documenti:
- DPCM 29 gennaio 2025: Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2025 – MUD.”
- Allegato 1: Istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale
- Allegato 2: Comunicazione rifiuti semplificata
- Allegato 3: Modelli Raccolta dati
- Allegato 4: Istruzioni per la presentazione telematica
- Sintesi modifiche MUD 2025
Gli allegati al DPCM sono consultabili sul sito del MASE, alla sezione bandi e avvisi.
Unioncamere provvederà a pubblicare i prodotti informatici e i portali per la compilazione e presentazione del MUD 2025.
Fonte: Vega Engineering
2) ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: Chiarimenti su alcuni aspetti
Pubblichiamo alcune delle domande e le relative risposte formulate dai relatori, durante il Seminario “ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: QUALI OBBLIGHI DI FORMAZIONE E QUALI RESPONSABILITÀ?”, in cui sono stati chiariti quali sono gli adempimenti formativi previsti dalla legislazione vigente, e le responsabilità sulla tutela della salute e sicurezza degli studenti in Alternanza Scuola Lavoro in capo sia ai dirigenti scolastici, sia ai datori di lavoro delle aziende ospitanti.
È corretto che la visita medica per gli studenti in alternanza scuola lavoro sia a carico dell’azienda ospitante?
No, in quanto il D.M. n. 195 del 3/11/2017 “Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza” all’art. 5 prevede che la sorveglianza sanitaria per gli studenti in regime di alternanza scuola lavoro, qualora sia necessaria, sia a carico delle aziende sanitarie locali fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti. La norma, quindi, non prevede la possibilità che la visita medica sia a carico dell’azienda ospitante.
Nella formazione dei tirocinanti che entrano in azienda: se hanno svolto formazione in tema di salute e sicurezza ed ambiente tramite la scuola, certificata con attestato in base al decreto 81/08 di 16 ore (ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.lgs. n 81/2008 e dell’accordo Stato-Regioni del 21-12-2011) questa formazione può essere valida come formazione in azienda?
Il D.M. n. 195 del 3/11/2017 “Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza” all’art. 5 prevede che la formazione generale per gli studenti in regime di alternanza scuola lavoro sia a carico dell’istituzione scolastica, mentre la formazione specifica sia a carico delle strutture ospitanti.
Qualora anche la formazione specifica sia stata erogata dalla scuola, questa andrà integrata dall’azienda ospitante in quanto lo studente certamente non può essere a conoscenza di istruzioni e procedure specifiche attive nella nuova azienda e pertanto, su tali argomenti, dovrà in ogni caso ricevere una formazione integrativa.
Il tutor interno e/o quello esterno potrebbe coincidere con la figura del preposto aziendale (art. 19 D.lgs. 81/08)?
Il tutor esterno è la figura che deve essere designata dall’azienda ospitante allo studente in regime di alternanza (referente aziendale), la normativa vigente non esclude che tale figura possa coincidere con quella del preposto. Il tutor interno, invece, è una figura designata dall’istituzione scolastica (generalmente un docente) che svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti che seguono percorsi in alternanza e verifica, con la collaborazione del tutor esterno, il corretto svolgimento del percorso in alternanza.
Come ci si comporta in relazione all’addestramento per gli studenti e le studentesse in alternanza scuola lavoro?
Essendo le studentesse e gli studenti equiparati ai sensi del D.Lgs. 81/08 ai lavoratori, dovranno ricevere, a cura del datore di lavoro dell’azienda ospitante, oltre che adeguata formazione, anche uno specifico addestramento sull’uso delle specifiche attrezzature di lavoro presenti in azienda, nonché sulle corrette modalità e procedure di lavoro previste dal datore di lavoro.
La sorveglianza sanitaria (visita medica) è obbligatoria?
Il D.M. n. 195 del 3/11/2017 “Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza” all’art. 5 prevede che la sorveglianza sanitaria per gli studenti in regime di alternanza scuola lavoro, qualora sia necessaria, sia a carico delle aziende sanitarie locali fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti. La norma, quindi, prevede la possibilità, per esempio per attività di ufficio come la vostra, che la sorveglianza sanitaria non sia necessaria.
3) BANDO ISI-INAIL 2024: Pubblicato il calendario per la domanda
Il 20 febbraio 2025, INAIL ha pubblicato le date della procedura di domanda del Bando Isi 2024: dal 14 aprile al 30 maggio 2025 (ore 18.00), sarà possibile compilare e registrare le domanda di partecipazione al Bando.
Attraverso questo Bando, pubblicato il 18 dicembre 2024, INAIL mette a disposizione delle imprese che investono in prevenzione, 600 milioni di euro di incentivi a fondo perduto. Il finanziamento copre una percentuale delle spese ammissibili, variabile in base all’asse di riferimento, con un importo massimo erogabile di 130.000 euro.
Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale dell’INAIL.
Le date relative ai passaggi successivi saranno pubblicate entro il 16 maggio 2025.
4) COPERTURE ASSICURATIVE: Rinviato obbligo Polizze Catastrofali per PMI
Dopo vari annunci e smentite, alla fine con un decreto ad hoc approvato nel CdM del 28 marzo, il Governo ha ufficializzato la proroga “differenziata” della scadenza per la stipula delle polizze catastrofali per le imprese.
Il termine originario del 31 marzo, previsto dalla Legge di Bilancio 2024, viene così prorogato come segue:
- al 1° ottobre 2025 per le medie imprese;
- al 1° gennaio 2026 per le piccole e micro imprese.
Rimasto invece fermo il termine del 1° aprile per le grandi imprese, anche se, sempre in virtù del decreto ad hoc, non saranno previste sanzioni per ulteriori 90 giorni.
Ciò significa di fatto che non si terrà conto dell’eventuale inadempimento dell’obbligo di assicurazione nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Si ricorda che rientrano tra le “piccole imprese” quelle che occupano da 10 a 49 dipendenti e con fatturato annuo inferiore a 7 milioni di euro o bilancio non superiore a 5 milioni di euro; mentre le “microimprese”, occupano meno di 10 dipendenti.
Come rilevato anche da Confcommercio e Confesercenti “la questione delle polizze catastrofali è stata viziata da ritardi e da mancanza di chiarezza. Sebbene la normativa non preveda sanzioni dirette per la mancata adesione, gli imprenditori che optano per non assicurarsi, perdono accesso al credito, non possono partecipare a bandi di finanziamento e, in caso di catastrofe, non ricevono alcun tipo di contributo. Inoltre, gli amministratori che non rispettano l’obbligo rischiano azioni legali per responsabilità relative ai danni subiti durante le catastrofi. È fondamentale, dunque, che le imprese siano correttamente informate e formate, e abbiano il tempo necessario per valutare le offerte di polizze conformi presenti sul mercato e i relativi costi».
LOGI SICUREX si avvale anche di collaborazioni nel campo assicurativo, in quanto area strettamente correlata con la gestione del rischio sicurezza in azienda. Torneremo sull’argomento, non appena saranno disponibili ulteriori chiarimenti al riguardo.
5) CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA – APRILE/MAGGIO 2025
Si riporta di seguito il prospetto dei prossimi corsi di formazione in partenza, organizzati dal nostro partner Ecoricerche Sicurezza.
Vi ricordiamo che potete trovare l’elenco completo dei corsi in programma e tutte le informazioni necessarie, sul sito di Ecoricerche al link: https://www.ecoricerche.com/corsi-formazione dal quale potete anche procedere direttamente all’iscrizione (ed inserendo nel campo Note la dicitura “Cliente LOGI SICUREX” potrete usufruire della tariffa agevolata.
Vi informiamo inoltre che sono disponibili corsi di Primo Soccorso organizzati in collaborazione con lo Studio SMDL Group Srl, presso la sede di Thiene in Via Marco Corner, 19.
Per tutte le informazioni sui prossimi corsi in programma, per procedere con l’iscrizione o prenotare le date disponibili, vi invitiamo a contattare direttamente lo Studio ai seguenti contatti:
Mail: sarah@smdlgroup.com – Tel.: 0445.500405