NUOVA LEGGE N. 203/2024 – FORMAZIONE ANTINCENDIO DOPO I D.M. 09/2021 – CORSI IN PROGRAMMA A GENNAIO/FEBBRAIO

09 Gennaio 2025

1) NUOVA LEGGE N. 203/2024: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024 è stata pubblicata la Legge n. 203 del 17 dicembre 2024, recante “Disposizioni in materia di lavoro” (c.d. Collegato Lavoro), che entrerà in vigore il prossimo 12 gennaio.

Il provvedimento, che consta di 34 articoli, è di ampia portata e comprende disposizioni trasversali in materia di rapporti di lavoro, promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ammortizzatori sociali e formazione.

Per quanto riguarda la SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO segnaliamo le seguenti novità:

  • Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all’anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare per l’anno in corso
  • Formazione continua dei medici competenti. Utilizzando i dati dell’anagrafe nazionale dei crediti formativi, il Ministero della salute verificherà periodicamente il mantenimento del requisito della partecipazione al programma di educazione continua in medicina ai fini della permanenza nell’elenco dei medici competenti istituito presso il medesimo Dicastero
  • Visite mediche. Si prevede che il medico competente possa tener conto, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio, al fine di evitarne la ripetizione.

Con riferimento all’obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro per i casi di assenza del lavoratore, per motivi di salute, di durata superiore a 60 giorni continuativi previsto dalla normativa vigente, l’obbligo permane solo qualora la visita sia ritenuta necessaria dal medico competente che, altrimenti, è tenuto ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

2) FORMAZIONE ANTINCENDIO: COS’È CAMBIATO CON L’INTRODUZIONE DEI 3 NUOVI DECRETI?

Il 29 ottobre 2022 è entrato in vigore il DM 03 settembre 2021 il quale, insieme al DM 01 settembre 2021 e al DM 02 settembre 2021, ha abrogato e sostituito completamente il “vecchio” DM 10 marzo 1998.

I tre nuovi decreti ministeriali introducono alcune novità relativamente alla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Con il presente articolo cercheremo di riassumere brevemente che cosa cambia per la formazione degli addetti antincendio.

Livello 1, 2 e 3: che cosa significa?

Con il “vecchio” DM 10 marzo 1998 gli addetti antincendio venivano formati a seconda del livello di rischio incendio dell’attività. In particolare gli addetti antincendio:

  • delle aziende a rischio incendio basso venivano formati secondo i contenuti del “corso A”;
  • delle aziende a rischio incendio medio venivano formati secondo i contenuti del “corso B”;
  • delle aziende a rischio incendio elevato venivano formati secondo i contenuti del “corso C”.

Con il nuovo DM 02 settembre 2021 è cambiata la denominazione dei livelli di rischio, che distingue in:

  • livello 1 (in sostituzione del vecchio “corso A”);
  • livello 2 (in sostituzione del vecchio “corso B”);
  • livello 3 (in sostituzione del vecchio “corso C”).

Come faccio a capire in quale “livello” ricade la mia azienda?

L’Allegato III del DM 02 settembre 2021 è interamente dedicato ai corsi di formazione per gli addetti antincendio. All’interno di questo allegato si definisce qual è il livello del corso antincendio da frequentare a seconda della tipologia di attività svolta.

Il livello 3 deve essere seguito per le seguenti attività:

  • stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (tale decreto è relativo al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose – ndr);
  • fabbriche e depositi di esplosivi;
  • centrali termoelettriche;
  • impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
  • impianti e laboratori nucleari;
  • depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
  • attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
  • aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
  • interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
  • alberghi con oltre 200 posti letto;
  • strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
  • scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
  • uffici con oltre 1.000 persone presenti;
  • cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
  • cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
  • stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio e operazioni di trattamento dei rifiuti (vedi art. 183 del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006) ad esclusione degli inerti (art. 2, d.lgs. n. 36 del 3 gennaio 2003).

Il livello 2 deve essere seguito per le seguenti attività:

Il livello 1 deve essere seguito per le seguenti attività non elencate nei livelli precedenti e in cui le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e dove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

Sempre all’interno dell’Allegato III vengono definiti contenuti e durate dei corsi di formazione a seconda del livello di rischio.

I corsi svolti con la precedente normativa sono ancora validi? E quando scadono?

SI, i corsi svolti con la precedente normativarimangono validi se erogati entro aprile 2023 (ovvero entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.M. 2 settembre 2021).

È stata inoltre definita con esattezza la periodicità di aggiornamento della formazione per addetti antincendio (prima non veniva precisamente specificato), ovvero 5 anni. La formazione va adeguata anche qualora si verifichi un aumento del livello di rischio incendio.

Si ricorda infine che rispetto a prima, ora le esercitazioni pratiche, svolte esclusivamente in presenza, sono diventate obbligatorie anche per il livello 1 oltre che per i corsi di livello 2 e 3.

3) CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA – GENNAIO/FEBBRAIO 2025

Si riporta di seguito il prospetto dei prossimi corsi di formazione in partenza, organizzati dal nostro partner Ecoricerche Sicurezza.

Vi ricordiamo che potete trovare l’elenco completo dei corsi in programma e tutte le informazioni necessarie, sul sito di Ecoricerche al link: https://www.ecoricerche.com/corsi-formazione dal quale potete anche procedere direttamente all’iscrizione (ed inserendo nel campo Note la dicitura “Cliente LOGI SICUREX” potrete usufruire della tariffa agevolata.

Vi informiamo inoltre che sono disponibili corsi di Primo Soccorso organizzati in collaborazione con lo Studio SMDL Group Srl, presso la sede di Thiene in Via Marco Corner, 19.

Per tutte le informazioni sui prossimi corsi in programma, per procedere con l’iscrizione o prenotare le date disponibili, vi invitiamo a contattare direttamente lo Studio ai seguenti contatti:

Mail: sarah@smdlgroup.com – Tel.: 0445.500405