1) FATTORI DI RISCHIO CON OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA
Per sorveglianza sanitaria si intende l’insieme degli accertamenti sanitari svolti dal Medico Competente finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in relazione alle condizioni di salute degli stessi, all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori e gli equiparati, per i quali nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) è indicato un livello di rischio secondo la normativa vigente.
I principali fattori di rischio per i quali le norme di legge impongono la sorveglianza sanitaria sono: Rischio chimico, Agenti cancerogeni/mutageni, Rumore, Vibrazioni, Movimentazione manuale dei carichi, Rischio biologico, Lavoro notturno, Radiazioni ionizzanti, Radiazioni ottiche artificiali, Campi elettromagnetici e utilizzo in modo sistematico per almeno 20 ore settimanali (dedotte le pause), di apparecchi muniti di videoterminale.
Il datore di lavoro è obbligato a far sottoporre i lavoratori a visita medica ai sensi del D.lgs. 81/2008, artt. 18 e 20, così come il lavoratore è obbligato a sottoporsi agli accertamenti previsti se, in base al Documento di Valutazione dei Rischi, risulta esposto ai fattori di rischio per i quali le norme di legge impongono la sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria comprende:
- visita medica preventiva/preassuntiva: ai sensi dell’art. 41 D.lgs. 81/08 le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle AUSL;
- visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato;
- visita medica periodica per controllare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori esposti al rischio;
- visita medica in occasione del cambio della mansione (con modifica dei rischi per la salute);
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi (solo per lavoratori in sorveglianza sanitaria periodica);
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta.
La sorveglianza sanitaria è finalizzata (D.lgs. 81/2008, art 41, comma 6) alla formulazione di un giudizio di idoneità alla mansione specifica, obbligatoriamente comunicato al Datore di Lavoro e consegnato in copia al lavoratore stesso.
2) SICUREZZA ANTINCENDIO: Le precauzioni da adottare negli uffici
Andiamo a vedere, in questo punto del nostro Notiziario, cosa bisogna sapere sulla sicurezza antincendio negli uffici, che sono degli ambienti a rischio incendio principalmente per la presenza di materiale infiammabile e dispositivi elettrici.
La sicurezza negli uffici, che può sembrare di base, richiede comunque una valutazione rigorosa per identificare i rischi specifici e adottare misure adeguate. Il Codice di Prevenzione Incendi stabilisce le linee guida per progettare ambienti sicuri, adattabili alle caratteristiche dell’edificio e del personale presente. In questo contesto, la Regola Tecnica Verticale (RTV) V.4 è un punto di riferimento per le attività di ufficio, integrando i requisiti tecnici per la protezione antincendio.
Per gli uffici, il Codice consente due approcci principali.
- Approccio Prescrittivo: basato su misure tradizionali e statiche, questo metodo segue regole precise e standardizzate, spesso applicate a edifici meno complessi.
- Approccio Prestazionale: personalizza la progettazione antincendio in base al contesto e ai rischi specifici dell’edificio, garantendo una protezione adattata alle caratteristiche dell’ambiente.
Il Codice di Prevenzione Incendi richiede che il progettista compia una valutazione dettagliata dei rischi. Questa valutazione segue una metodologia suddivisa in fasi, ciascuna delle quali si concentra su un aspetto specifico del rischio incendio.
- Individuazione dei pericoli: i principali rischi negli uffici derivano da apparecchiature elettriche mal funzionanti, materiali infiammabili e situazioni che potrebbero innescare fiamme o scintille. La presenza di mozziconi di sigarette o la carenza di manutenzione sono ulteriori fattori critici che possono aumentare il rischio.
- Descrizione del contesto: l’analisi del contesto deve considerare l’accessibilità delle vie di uscita e le caratteristiche strutturali dell’edificio. Questo include piani interrati, compartimentazioni, spazi riservati agli impianti di ventilazione e aree esterne che permettano un esodo sicuro in caso di emergenza.
- Individuazione degli occupanti e dei beni esposti: la sicurezza delle persone e la protezione dei beni è fondamentale. La valutazione include il numero e il tipo di occupanti esposti al rischio, inclusi i lavoratori e i visitatori occasionali.
- Conseguenze potenziali dell’incendio: il progettista valuta le possibili conseguenze di un incendio, calcolando l’impatto su persone, beni e ambiente. Questo passaggio include anche l’identificazione di beni di particolare valore o interesse storico all’interno dell’edificio.
Per garantire la sicurezza negli uffici, il Codice suggerisce una serie di misure preventive e protettive:
- Dispositivi di allarme e illuminazione di emergenza: la presenza di allarmi antincendio e un’illuminazione adeguata facilitano l’evacuazione in situazioni di emergenza.
- Manutenzione delle attrezzature: una corretta manutenzione delle apparecchiature elettriche riduce il rischio di malfunzionamenti e potenziali incendi.
- Formazione del personale: è essenziale che tutti i dipendenti siano informati sulle procedure di emergenza e sull’uso delle vie di fuga.
La valutazione del rischio incendio negli uffici è essenziale per mantenere la sicurezza e la conformità normativa. Adottare le linee guida del Codice di Prevenzione Incendi permette di gestire efficacemente i rischi, garantendo un ambiente di lavoro sicuro.
3) FORMAZIONE DEI PREPOSTI (Interpello 06/2024): Aggiornamento ogni 2 o 5 anni?
Con l’Interpello n. 06/2024 del 24 ottobre 2024, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro risponde in merito alla “formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro” e al suo “aggiornamento biennale o quinquennale”.
Il quesito, posto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, è il seguente: “andrebbe chiarito e precisato (TESI A) se la periodicità della formazione di aggiornamento del preposto, nonostante la perdurante mancata pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni, debba essere già considerata anticipata a 2 anni, come prescrive il comma 7-ter dell’art.37 d.lgs. n.81/2008, oppure (TESI B) se resti in vigore e valida l’indicazione contenuta nell’Accordo Stato Regioni del 2011, che prevede – all’interno dell’Allegato A – un aggiornamento quinquennale in capo al preposto”.
Dopo una disamina normativa di vari articoli del D.Lgs. 81/2008, la Commissione ritiene che “le novità introdotte dal comma 7-ter dell’articolo 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 siano subordinate all’adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”.
4) CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA – DICEMBRE 2024 e GENNAIO 2025
Si riporta di seguito il prospetto dei prossimi corsi di formazione in partenza, organizzati dal nostro partner Ecoricerche Sicurezza.
Vi ricordiamo che potete trovare l’elenco completo dei corsi in programma e tutte le informazioni necessarie, sul sito di Ecoricerche al link: https://www.ecoricerche.com/corsi-formazione dal quale potete anche procedere direttamente all’iscrizione (ed inserendo nel campo Note la dicitura “Cliente LOGI SICUREX” potrete usufruire della tariffa agevolata.
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Mail: sarah@smdlgroup.com – Tel.: 0445.500405