GLI OBBLIGHI DEL PRIMO SOCCORSO: LA CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE – COSA SONO GLI SPAZI CONFINATI? – CORSI LUGLIO

01 Luglio 2024

1) GLI OBBLIGHI DEL PRIMO SOCCORSO: LA CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE

Se il primo soccorso aziendale deve essere inteso come un processo integrato nel sistema di prevenzione e riduzione degli infortuni, “anche per il primo soccorso e per la redazione del relativo piano, la fonte informativa di base è il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) che fornisce gli strumenti per identificare, valutare e gestire i possibili rischi e i danni che ne possono conseguire”.

Valutazione e organizzazione aziendale del primo soccorso

Quando si organizza un piano di primo soccorso “è necessario tenere conto di:

  • tipologia di attività e rischi specifici presenti in azienda. Questo aspetto è importante, ad esempio, per definire l’adozione di altri presidi sanitari oltre a quelli obbligatori previsti dalla normativa o il trasferimento di competenze specifiche agli addetti al primo soccorso;
  • luogo dove si svolge l’attività, in particolare la sua raggiungibilità da parte dei mezzi di soccorso. Tale aspetto è importante per organizzare l’arrivo dei soccorsi avanzati e le modalità di attivazioni dei medesimi;
  • qualsiasi altro aspetto che possa influenzare le scelte organizzative/gestionali, il numero di addetti da designare e la formazione degli stessi, il tipo di informativa da dare ai lavoratori”.

Normativa e differenziazione degli obblighi aziendali

Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione all’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, sono individuati dal D.M. Salute 388/2003, così articolato:

  • art. 1: classificazione delle aziende;
  • art. 2: organizzazione del primo soccorso;
  • art. 3: requisiti e formazione degli addetti al primo soccorso;
  • art. 4: attrezzature minime per gli interventi di primo soccorso”. 

Classificazione delle aziende per il primo soccorso

In particolare le aziende sono classificate in tre gruppi (A, B e C) e se l’azienda o unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all’attività con indice più elevato.

Sempre con riferimento al DM 388/2003, dalla classificazione aziendale dipendono sia le attrezzature da collocare in azienda che le ore di formazione degli addetti.

Partiamo dal Gruppo A:

  • “Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’art. 2 del d.lgs. 334/1999, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli artt. 7, 28 e 33 del d.lgs. 230/1995, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal d.lgs. 624/1996, lavori in sotterraneo di cui al d.p.r. 320/1956, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni.
  • Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari Inail con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali Inail relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali Inail sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale.
  • Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura”.

Queste le ore di formazione e le attrezzature per il gruppo A:

  • Ore di formazione: 16
  • Ore di aggiornamento: 6 da effettuarsi ogni 3 anni
  • Attrezzatura: cassetta di primo soccorso.

Il Gruppo B comprende, invece, le “aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A”:

  • Ore di formazione: 12
  • Ore di aggiornamento: 4 da effettuarsi ogni 3 anni
  • Attrezzatura: cassetta di primo soccorso.

Il Gruppo C, ricomprende le aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A:

  • Ore di formazione: 12
  • Ore di aggiornamento: 4 da effettuarsi ogni 3 anni
  • Attrezzatura: pacchetto di medicazione.

2) COSA SONO GLI SPAZI CONFINATI?

Gli spazi confinati sono descritti come luoghi di lavoro a forte rischio per la salute la sicurezza sul lavoro.  Sono luoghi angusti e ristretti in cui non è prevista la presenza continuativa di un lavoratore, si entra cioè solo per determinati motivi e per tempi ridotti.  In genere sono luoghi con accessi difficoltosi e spazi interni ridotti e con scarsa ventilazione 

I gas tossici e la carenza di ossigeno occupano un posto di rilievo e sono anche la prima causa di incidenti in spazi confinati.  Gli infortuni mortali spesso non coinvolgono solo il lavoratore che è all’interno di uno spazio confinato ma anche tutti coloro che generosamente cercano di soccorrerlo.

Ci sono anche i rischi derivanti dalla presenza di sostanze infiammabili, il rischio di caduta dall’alto, il rischio di seppellimento e vari rischi di tipo biologico, folgorazione, ustione, eccetera. Ecco perché chi opera o coadiuva qualcuno che lavora in uno spazio confinato deve aver fatto una formazione e un addestramento specifico.

Quali sono gli spazi confinati

Alcuni esempi di luoghi confinati o sospetti di inquinamento:

  • Serbatoi, tini, botti autobotti, vasche in aziende vitivinicole 
  • Serbatoi, celle, locali e stanze chiusi nell’industria agroalimentare, chimica, farmaceutica 
  • Serbatoi, cisterne, silos metallici in costruzione o riparazione
  • Locali tecnici interrati, cunicoli, cavidotti
  • Mulini, silos nell’industria alimentare, mangimifici, cementifici
  • Vasche interrate e condotte di impianti fognari e di stoccaggio deiezioni negli allevamenti animali.

La normativa 

Sono due le fonti normative: il Testo Unico 81/08 e il DPR 177/2011.

L’articolo 179 del D.lgs. 81/2008 tratta degli “interventi in spazi confinati” e stabilisce che i lavoratori non possono accedere a spazi confinati senza che siano state adottate misure di prevenzione e protezione, e che i datori di lavoro sono tenuti a effettuare una valutazione dei rischi specifici per tali spazi. Inoltre, vengono dettagliati gli obblighi dei datori di lavoro riguardo alle procedure operative, all’informazione e formazione dei lavoratori, alle attrezzature di protezione individuale (EPI) e ai sistemi di emergenza e di soccorso.

l DPR 177/2011 definisce le misure minime di sicurezza da adottare nelle attività lavorative svolte all’interno degli ambienti confinati. Il Decreto prevede procedure generali di prevenzione e protezione tra cui: valutazione dei rischi prima di iniziare qualsiasi attività, formazione specifica per tutti i lavoratori che entrano in un ambiente confinato, equipaggiamento protettivo adeguato al tipo di rischio presente e ispezioni periodiche degli spazi confinati. L’obiettivo principale del DPR 177/2011 è quello di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori nell’ambiente confinato, fornendo loro tutti i mezzi necessari per compiere il proprio lavoro in condizioni sicure.

Fonte: OPP Vicenza

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